Associazione "Corte dei Rossi"

 

 

STATUTO

 

ART. 1 - COSTITUZIONE. DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n.383/2000, denominata "Corte dei Rossi", con sede in San Secondo Parmense (PR) piazza G. Mazzini n. 12.
L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.
La durata dell'associazione è illimitata.

 

ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE


L'associazione si prefigge i seguenti scopi:
- aprire una finestra sull'età rinascimentale della Rocca e del Borgo di San Secondo Parmense;
- illustrare la storia del Casato Rossiano;
- rappresentare spaccali di vita rinascimentale, proponendo personaggi storici con particolare riferimento a quelli vissuti nel XVI secolo;
- partecipare e promuovere il Palio delle Contrade di San Secondo Parmense;
- effettuare studi specifici di carattere tecnico associativo su problematiche di rilevanza per la gestione delle associazioni;
- promuovere e favorire iniziative di istruzione, formazione ed aggiornamento dei singoli operatori associati;
- promuovere lo sviluppo di una rete di relazione con altre associazioni di promozione sociale;
Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:
a) effettuare visite guidate notturne alla Rocca di San Secondo nel corso delle quali vengono rappresentati spaccati di vita rinascimentale con personaggi storici del casato rossiano;
b) realizzare prodotti su base informatica per la promozione turistica di San Secondo del suo territorio, storia, arte e ricettività.
Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

 

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1. contributi degli aderenti e di privati,
2. contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. entrate patrimoniali,
5. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
6. beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

ART. 5 - I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

 

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
II Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per tre anni.
Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti della associazione;
3) a versare la quota assocìativa di cui al precedente artìcolo.
Tutti i soci hanno diritto:
1. a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
2. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. ad accedere alle cariche associative;
4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

 

ARI. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:
1) l'Assemblea dei soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei Revisori;
5) il Collegio dei Probiviri;
L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

 

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:
1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri e ne determina gli eventuali compensi;
3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4) delibera l'esclusione dei soci;
5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.
Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno otto giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le delibere assembleati devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

 

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
4) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni quindici giorni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o almeno due terzi dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

 

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

 

ART. 12 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.
Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

 

ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

 

ART. 14 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

 

ART. 15 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

 

 

 

 

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